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14 May 13

Obbligo registro anagrafe condominiale

Postato da Inve Consulting con 0 Commenti

Ricordiamo che ex art. 1130 n. 6 c.c. l’amministratore ha l’obbligo di tenere il registro dell’anagrafe condominiale nel quale riportare le generalità ed i dati dei proprietari, del titolare di diritti reali e personali, nonché i dati dell’immobile.

E' altresì vero che Il condòmino non deve fornire prove documentali delle informazioni date all'amministratore per la tenuta del "registro di anagrafe condominiale". Può invece chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale.

Innanzi alla totale o parziale inerzia del condomino nel fornire le proprie generalità per il registro di anagrafe condominiale, l’amministratore acquisisce autonomamente le necessarie informazioni addebitandone il costo “al responsabile”.

L'amministratore quindi non ha scusanti per non mantenere una anagrafica condominiale alla luce anche del fatto che la mancata tenuta dell’anagrafica condominiale rappresenta ex art. 1129 c.c. una "grave irregolarità" e quindi motivo di revoca del mandato dell’amministratore.