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19 Jan 17

Nuovi adempimenti fiscali 2017 per l'amministratore di condominio

Postato da Inve Consulting con 2 Commenti

La dichiarazione dei redditi precompilata dal 2017 comprenderà nuove informazioni, che permetteranno all'Agenzia delle Entrate di disporre di ancora più dati da incrociare e verificare con gli altri provenienti da altre categorie professionali (medici, farmacisti ecc.), vediamo di analizzarne alcuni.

Innanzitutto il prossimo adempimento è contenuto nel decreto Mef del 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta 296 e che identifica il 28 febbraio come termine ultimo per comunicare telematicamente all’Erario i codici fiscali dei soggetti che hanno beneficiato, nell’anno precedente, delle agevolazioni fiscali su ristrutturazioni edili ed ecobonus (detrazioni del 50% e del 65%).

Il provvedimento sancisce quindi per gli amministratori di condominio l’obbligo di comunicare i dati sopra in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tale comunicazione sarà permessa da FiscoIG di cui uscirà apposito aggiornamento a breve.

Il recupero di tutti i codici fiscali dei beneficiari per poter predisporre il file telematico sarà automatico per i clienti che già utilizzano il modulo fiscale, nel caso invece finora ci si sia rivolti al proprio commercialista bisognerà mettere in conto il rischio che la mancanza o non corretta comunicazione di anche un solo codice fiscale possa bloccare l'intero processo.

Sempre per il 2017 è previsto dal nuovo articolo 7-bis che a partire dal 1 gennaio 2017 il pagamento della ritenuta d'acconto del 4% non sia dovuto ove l’importo sia inferiore a 500 euro, questo si traduce quindi in corrispettivi inferiori ad euro 12.500.

La legge di stabilità 2017 ha previsto insomma che il versamento vada effettuato solo al raggiungimento della soglia minima di € 500 di ritenuta, il che significa che qualora si raggiunga questa soglia l'importo andrà versato nei tempi e nei modi attualmente in vigore, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura.

Nel caso in cui tale importo-soglia non venga raggiunto, il versamento dovrà essere eseguito entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre.

Da notare quindi che l'assoggettamento a ritenuta permane, così come resta l'obbligo di versamento della stessa. Cambiano solo i modi e le tempistiche. Sebbene sia lecito ipotizzare che tale mutamento della discipina sia stato adottato al solo fine di agevolare e semplificare gli adempimenti condominiali, si rischia di incorrere in situazioni in cui si possa ritenere che il mancato raggiungimento dell'importo soglia, implichi la non necessità ovvero il mancato obbligo di versare la ritenuta dovuta.

Non sono state indicate sanzioni per versamenti effettuati secondo la precedente normativa.

Queste alcune delle novità che faranno salire ancora una volta il numero di operazione e la qualità del servizio che gli Amministratori Condominiali dovranno fornire.

  1. giancarlo
    2017-04-29 12:18:30

    Certo che la mole di cose e gli adempimenti che sono in carico ad un amministratore sono davvero tanti e delicati. Sono però purtroppo sicuro che con il passare del tempo questi compiti aumenteranno sempre di più.Come stanno aumentando i compiti in tutti i vari uffici e la diminuizione delle risorse umane a disposizione di questi.

  2. INVE Consulting
    2017-05-03 17:08:26

    Sicuramente amministrare un condominio non è più un compito da dopo lavorista nemmeno se si tratta del proprio condominio. La decisione di auto gestire il proprio condominio e di fare a meno dell'amministratore è una decisione ormai che va presa considerando anche il rischio di eventuali illeciti amministrativi e conseguenti sanzioni. Qualsiasi omissione o errore commesso da un "facente funzione di amministratore" non potrà che ripercuotersi direttamente sull'intera compagine condominiale nel regime di solidarietà. Credo tutti i nuovi adempimenti stiano spingendo gli amministratori ed i condomini ad adeguarsi e ad avvalersi di figure professioniste.