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27 Oct 14

Come diventare Amministratore di condominio dopo la riforma condominiale

Postato da Inve Consulting con 0 Commenti

I requisiti di legge per la formazione dell'amministratore di condominio sono finalmente stati aggiornati e sanciti da un decreto recepito il 13 agosto 2014, n. 140.
Finalmente in quanto vi è stato un periodo di incertezza in cui si sapeva l'orientamento a grandi linee del legislatore ma non si sapeva il contenuto definitivo del decreto.

Con la legge 220/2012 denominata “Riforma del condominio” erano stati infatti ridefiniti ed aggiornati i requisiti di legge per diventare o esercitare la professione di amministratore di condominio: in particolare l'articolo 25 della legge 220/2012 modificava l'articolo 71-bis enumerando i requisiti per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio ed inserendo un nuovo requisito ovvero “aver frequentato corsi di formazione, iniziale e periodica.”.

Il punto è che non era stato definito cosa fosse un corso di formazione, chi lo potesse tenere ed organizzare e chi potesse verificarne la frequentazione.
Alquanto singolare, alla luce di queste lacune, che molti corsi di formazione fossero stati organizzati prima che venisse finalmente emanato con decreto del 13 agosto 2014 l'articolo n. 140 che finalmente chiariva chi e come potessero svolgersi tali corsi.

Per venire al punto quindi, i soggetti che avessero frequentato un corso organizzato prima del 13 Agosto 2014 potrebbero scoprire che quel corso non è abilitante a meno che per fortuita coincidenza i suoi requisiti non corrispondessero a quelli definiti successivamente dal decreto n. 140.

Per chi non volesse leggersi interamente il contenuto dell'articolo ecco in sostanza il contenuto:

  • chiunque voglia intraprendere la professione di amministratore di condominio dovrà seguire un “corso di formazione iniziale di durata di almeno 72 ore che si articola, nella misura
    di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono
    esercitazioni pratiche. ”
  • la formazione di aggiornamento ha cadenza annuale e prevede un minimo di 15 ore in cui si tratteranno “elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.”
  • i corsi di formazione e di aggiornamento potranno essere eseguiti telematicamente ad eccezione dell'esame finale, che si svolge nella sede idonea definita dal responabile del corso.


Attenzione perché anche i corsi di formazione stessi sono rigidamente disciplinati, in particolare il responsabile scientifico del corso potrà essere ricoperto solamente da un

“docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo
grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area tecnica. ”

I ruoli del responsabile scientifico saranno quelli di verificare il possesso dei requisiti
di onorabilita' e professionalita' dei formatori, verifica del rispetto dei contenuti del corso, e delle modalita' di partecipazione degli iscritti, del rilevamento delle
presenze (anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica) ed infine dell'attestazione del superamento del corso di formazione e/o di aggiornamento.

I requisiti richiesti ai formatori saranno come per il responsabile scientifico quelli di onorabilità dove per onorabilità si intendono i seguenti:

  • il godimento dei diritti civili;
  • di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
  • di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • di non essere interdetti o inabilitati;

 

unitamente a quanto sopra il formatore dovrà “di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli”:

  • laurea anche triennale;
  • abilitazione alla libera professione;
  • docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute.


Potranno inoltre svolgere attivita’ di formazione ed aggiornamento anche: “i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN)”